Art. 1
In vigore dal 20 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione e data ai seguenti Accordi conclusi a Quito, tra l'Italia e l'Equatore, il 12 maggio e 12 dicembre 1951:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamento;
c) Scambi di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-09;1065#art-1