Art. 2

In vigore dal 2 mag 1952
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' della Societa' anonima agricola industriale italiana "Fondi rustici", con sede in Roma, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena). — Testo vigente | Portale Normativo