Art. 2

In vigore dal 19 apr 1952
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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