Art. 1
In vigore dal 19 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 201.03.41 nei confronti di Galante Giuseppe fu Gaetano;
Considerato che il sunnominato Galante Giuseppe fu Gaetano non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti nello stesso art. 9;
Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Galante Giuseppe fu Gaetano per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 201.03.41 descritti nell'allegato 1 al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-02;297#art-1