Art. 3

In vigore dal 19 apr 1952
È ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-02;293#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Curato Mariannina fu Giandomenico, in comune di Lucera (Foggia). — Testo vigente | Portale Normativo