Art. 4

In vigore dal 19 apr 1952
L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952 Atti dei Governo, registro n. 52, foglio n. 38. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-02;256#art-4

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Art. 4 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Cappelli Antonia, Maria-Nives e Maria-Elisa di 6. Battista (ciascuna in parti uguali), in comune di Foggia. — Testo vigente | Portale Normativo