Art. 1
In vigore dal 19 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della. Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 246.98.28, nei confronti della Società anonima immobiliare "Fortore", con sede in Milano;
Premesso che per i terreni compresi nel suddetto piano la Società anonima immobiliare "Fortore) ha presentato, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 951, i documenti necessari per la determinazione dei requisiti indicati dall'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Considerato che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni previste dal citato art. 10 per l'esonero dall'espropriazione di parte dei terreni compresi nel suddetto piano Udito il parere, in data 25 ottobre 1951, della Commissione Parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
.
È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 246.95.28, nei confronti della Società anonima immobiliare "Fortore", con sede in Milano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-02;241#art-1