Art. 2

In vigore dal 1 apr 1952
Ai dazi previsti nella tabella di cui al precedente articolo, per le voci ex 268-b-1, ex 650-b, ex 650-c, ex 663, ex 891-a-1, 2, 3, è applicabile la riduzione stabilita con l' del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-31;169#art-2

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