Art. 1
In vigore dal 3 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 9 aprile 1951, n. 338, recante norme per la gestione finanziaria dei Servizi antincendi;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
La spesa di gestione dei Servizi antincendi per l'anno 1952 a carico dei Comuni, esclusi quelli delle province di Trento e Bolzano, è determinata nella misura complessiva di L. 5.077.400.484.
La quota di tale spesa per ciascun Corpo dei vigili del fuoco, esclusi quelli di Trento e Bolzano, è determinata nelle misure indicate nella tabella annessa, vistata dal Ministro per l'interno.
Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la quota di tale spesa per i Corpi dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e l'onere a carico dei Comuni della Regione.
Il presente decreto entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1952
EINAUDI
SCELBA - VANONI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Conte dei conti, addì 19 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 73. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;646#art-1