Art. 1
In vigore dal 23 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico.
È istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Goianda (Brasile) alle dipendenze del Consolato di Belo Horizonte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 38. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-28;417#art-1