Art. 1

In vigore dal 29 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1882, col quale venne eretta in ente morale la "Fondazione Giuseppina Petazzi", avente lo scopo di assegnare un premio biennale perpetuo di L. 5000 al clinico o chirurgo o comunque al sanitario che, nell'Africa orientale, italiana od in Libia od eventualmente in Italia, avesse, nel frattempo, fatto fare alla scienza positivi progressi per prevenire od in qualche modo migliorare il trattamento curativo o preventivo dei tumori maligni o di altra malattia mal nota, particolarmente graverà insidiosa e di difficile diagnosi tempestiva, e venne approvato il relativo statuto; Visto il decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, col quale furono apportate alcune modifiche allo statuto predetto; Viste le lettere 14 aprile e 10 ottobre 1951 del fondatore gr. uff. dott. Ercole Petazzi, nonché la lettera 30 agosto 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; Considerato che il patrimonio della Fondazione è divenuto insufficiente per raggiungere lo scopo per il quale essa venne istituita; Visto l'art. 27 del Codice civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana; Decreta: . La "Fondazione Giuseppina Petazzi" è dichiarata estinta a decorrere dalla data del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-27;582#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo