Art. 1
In vigore dal 25 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;
Vista la deliberazione in data 6 dicembre 1951, della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte modifiche alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dall'anno 1952, le tariffe dei diritti per la Borsa valori di Bologna, sono stabiliti come segue:
a) ammissione a quotazione ufficiale sul listino di Borsa:
diritto fisso annuo, L. 1000.
In più: per ogni milione o frazione di milione:
per i primi 25 milioni................................. L. 25
per i successivi fino a 50 milioni..................... " 20
per i successivi fino a 100 milioni.................... " 15
per i successivi oltre i 100 milioni................... " 10
L'impegno di quotazione è annuale.
L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.
Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione;
b) diritto da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di Borsa; diritto annuo fisso:
istituti di credito, banchieri......................... L. 10.000 agenti di cambio....................................... " 2.000 commissionari.......................................... " 5.000 rappresentanti alle grida.............................. " 3.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno.................. " 2.000 fattorini nell'anti recinto, ciascuno.................. " 1.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1952
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 47. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-27;428#art-1