Art. 1

In vigore dal 13 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547; Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale la strada comunale che dall'innesto con la strada statale n. 16 termina in Arquà Petrarca; Visto il voto n. 199 del 29 agosto 1951, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.); Visto il voto n. 596 del 5 febbraio 1952, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: È classificata nella rete delle strade statali la strada comunale che ha origine al km. 17+550 della strada statale n. 16 e termina ad Arquà Petrarca, quale diramazione della strada statale n. 16 "Adriatica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 111. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Classificazione nella rete delle strade statali della strada comunale Arqua' Petrarca, come diramazione della strada statale n. 16. — Testo vigente | Portale Normativo