Art. 1
In vigore dal 13 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;
Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale la strada comunale che dall'innesto con la strada statale n. 16 termina in Arquà Petrarca;
Visto il voto n. 199 del 29 agosto 1951, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);
Visto il voto n. 596 del 5 febbraio 1952, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
È classificata nella rete delle strade statali la strada comunale che ha origine al km. 17+550 della strada statale n. 16 e termina ad Arquà Petrarca, quale diramazione della strada statale n. 16 "Adriatica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 111. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-23;533#art-1