Art. 1
In vigore dal 1 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
È concesso alle Scuole specialisti dell'Aeronautica militare di Caserta e Macerata l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1917, n. 1152.
Le bandiere saranno custodite presso i Comandi delle scuole specialisti di Caserta e Macerata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1952
EINAUDI
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 38. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;220#art-1