Art. 1

In vigore dal 2 mag 1952
N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sansepolcro in data 30 ottobre 1950, relativo all'unione temporanea "aeque principaliter" delle parrocchie di San Martino a Montelabreve e dei SS. Lorenzo e Stefano a Castellacciola, località del comune di Badia Tedalda (Arezzo). Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 12. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-04;228#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea "aeque principaliter" delle parrocchie di San Martino a Montelabreve e dei SS. Lorenzo e Stefano a Castellacciola, localita' del comune di Badia Tedalda (Arezzo). — Testo vigente | Portale Normativo