Art. 1

In vigore dal 14 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547; Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali, il tratto collegante la strada statale n. 7 "Appia" con l'Aeroporto di Ciampino-Est; Visto il voto 12 giugno 1951, n. 137, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali; Visto il voto 29 ottobre 1951, n. 3350, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezione seconda); Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: È classificato, nella rete delle strade statali, il tratto, collegante la strada statale n. 7 "Appia", con l'Aeroporto di Ciampino-Est. Tale nuova strada è iscritta, nell'elenco delle strade statali, con le seguenti indicazioni: Diramazione della strada statale n. 7 "Via Appia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 10. - FRASCA
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