Art. 1
In vigore dal 14 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;
Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali, il tratto collegante la strada statale n. 7 "Appia" con l'Aeroporto di Ciampino-Est;
Visto il voto 12 giugno 1951, n. 137, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
Visto il voto 29 ottobre 1951, n. 3350, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezione seconda);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
È classificato, nella rete delle strade statali, il tratto, collegante la strada statale n. 7 "Appia", con l'Aeroporto di Ciampino-Est.
Tale nuova strada è iscritta, nell'elenco delle strade statali, con le seguenti indicazioni: Diramazione della strada statale n. 7 "Via Appia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 10. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-01;358#art-1