Art. 1
In vigore dal 1 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con regio decreto 1 agosto 1901, n. 399, relativi alle modalità per la vendita del sale pastorizio;
Ritenuto che le nuove formule di sofisticazione del sale pastorizio, adottate dall'Amministrazione dei monopoli, garantiscono contro ogni possibile frode da parte degli acquirenti;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
Le disposizioni riguardanti le modalità per la vendita del sale pastorizio, contenute negli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con regio decreto 1 agosto 1901, n. 399, sono abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio, n. 29. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-01;219#art-1