Art. 1

In vigore dal 1 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con regio decreto 1 agosto 1901, n. 399, relativi alle modalità per la vendita del sale pastorizio; Ritenuto che le nuove formule di sofisticazione del sale pastorizio, adottate dall'Amministrazione dei monopoli, garantiscono contro ogni possibile frode da parte degli acquirenti; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. Le disposizioni riguardanti le modalità per la vendita del sale pastorizio, contenute negli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con regio decreto 1 agosto 1901, n. 399, sono abrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio, n. 29. - FRASCA
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Art. 1 Abrogazione delle modalita' per la vendita del sale pastorizio. — Testo vigente | Portale Normativo