Art. 1
In vigore dal 9 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale e relativi scambi di Note conclusi a Bagdad, tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'iraq, il 31 dicembre 1951.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-29;726#art-1