Art. 1

In vigore dal 9 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale e relativi scambi di Note conclusi a Bagdad, tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'iraq, il 31 dicembre 1951.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-29;726#art-1

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