Art. 1

In vigore dal 22 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1554, che dà esecuzione all'Accordo cinematografico italo-francese del 19 ottobre 1949 ed al relativo scambio di Note del 6 marzo 1950; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio, ad interim per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 5-24 febbraio 1951, relativo alla proroga fino al 1 ottobre 1953 della validità dell'Accordo cinematografico italo-francese del 19 ottobre 1949.
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