Art. 2

In vigore dal 19 apr 1952
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 febbraio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 128. - FRASCA
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