Art. 1
In vigore dal 23 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1357;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1914, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostruzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e della industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 141 del 1 giugno 1951, con la quale la Camera di commercio, industria e agricultura di Verona ha stabilito di acquistare un'area per la costruzione delle case per i propri dipendenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona è autorizzata ad acquistare dai signori Farina comm. Antonio; Danese cav. Emilio; Rigoletti Angela ved. De Micheli; Libera Valeria ved.
Avesani; Barbieri Ugo, Mario e Osvaldo fu Rinaldo; Benoni Emma ved.
Barbieri; Barbieri Cesara, Teresa e Maria-Paola fu Riccardo, un appezzamento di terreno di complessivi mq. 950 posto in comune di Verona, via Campagnolo (ora prolungamento di via Camozzini) per la costruzione delle case per i propri dipendenti, giusta deliberazione n. 141 del 1 giugno 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 74. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-23;91#art-1