Art. 1

In vigore dal 26 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda 6 marzo 1947, con la quale il Consorzio Bacchiglione-Brentella, con sede in Padova, ha chiesto, la classifica del proprio comprensorio, della superficie di ettari 10.237.71 fra quelli di bonifica ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; Vista la corografia 1: 25.000 del comprensorio da classificare suddiviso in 10 bacini e delimitato a nord dalla strada comunale del Borghetto; ad ovest: dai fiumi Ceresone Nuovo e Tesina; a sud: dal fiume Bacchiglione; ad est: dal canale Brentella, dalla strada Padova Villafranca e dalla roggia Contarina; Ritenuto che è stata compiuta la pubblicazione degli atti senza opposizioni o reclami; Sentito il Comitato speciale per la bonifica; Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta: Il territorio del Consorzio Bacchiglione-Brentella della estensione di ha. 10.237.71, ricadente nelle province di Padova e Vicenza e delimitato come nelle premesse, è classificato fra i comprensori di bonifica "di 2ª categoria" sulla base della corografia che munita del "visto" del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952 EINAUDI FANFANI - PELLA - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 84. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-23;754#art-1

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