Art. 1
In vigore dal 24 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 908, con il quale l'abitato di Faraone, frazione del comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, fu incluso nella tabella D allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);
Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, è risultata la necessità di provvedere, per una parte dell'abitato, allo spostamento in nuova sede;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 9 novembre 1951, n. 3346;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
L'abitato di Faraone, frazione del comune di Santo Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo - limitatamente alla zona sud e sud-est - è cancellato dalla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed è aggiunto, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952
EINAUDI
ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 33. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-23;424#art-1