Art. 1
In vigore dal 13 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1930, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Viste le deliberazioni n. 12414/12830 del 19 luglio 1951 e n. 13837 del 23 agosto 1951, con le quali la Camera, di commercio, industria e agricoltura di Mantova ha stabilito di acquistare un'area per la costruzione delle case per i propri dipendenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è autorizzata ad acquistare:
a) mq. 552 di terreno edificatorio di proprietà degli Istituti ospedalieri di Mantova, sito in Mantova, angolo di piazza Virgiliana e via Virgilio;
b) il diritto di fabbricare, a partire dal primo piano su parte della confinante ragione Benedini, pure di pertinenza degli Istituti ospedalieri di Mantova giusta deliberazione n. 12414/12830 del 19 luglio 1951.
La predetta Camera di commercio, industria e agricoltura è altresì autorizzata ad acquistare dagli eredi Benedini uq. 20 circa di area costruttiva da scorporarsi per frazionamento dal mappale n. 135, foglio III, sez. A e a rinunciare in loro favore, al diritto di costruire, per sopraelevazione, a partire dal primo piano sulla ragione Benedini per mq. 52 circa, giusta deliberazione n. 13837 del 23 agosto 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 73. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-23;352#art-1