Art. 1

In vigore dal 2 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie; Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 12 gennaio 1952, stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti e quelli del Comune e delle Aziende municipalizzate di Modena per la concessione al detto Comune e per esso alle Aziende municipalizzate dell'impianto e dell'esercizio di cinque linee filoviarie urbane in Modena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952 EINAUDI MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 45. - FRASCA
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Art. 1 Approvazione dell'atto-capitolato per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di cinque linee filoviarie urbane in Modena. — Testo vigente | Portale Normativo