Art. 1

In vigore dal 12 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 256 del 6 luglio 1951, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ha stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case per i propri dipendenti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad acquistare dal comune di Ravenna due lotti di terreno edificatorio situati tra via Circonvallazione, piazza d'Armi ed il campo sportivo, della superficie di mq. 1086,20 il primo e metri quadrati 1170,20 circa il secondo, giusta deliberazione n. 256 del 6 luglio 1951. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952 EINAUDI CAMPILLI Visto, IL Guardasigilli ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 113. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-23;159#art-1

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