Art. 1
In vigore dal 12 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 256 del 6 luglio 1951, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ha stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case per i propri dipendenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad acquistare dal comune di Ravenna due lotti di terreno edificatorio situati tra via Circonvallazione, piazza d'Armi ed il campo sportivo, della superficie di mq. 1086,20 il primo e metri quadrati 1170,20 circa il secondo, giusta deliberazione n. 256 del 6 luglio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, IL Guardasigilli ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 113. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-23;159#art-1