Art. 267
AbrogatoAspirante capitano di macchina
Le tue annotazioni
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Aspirante capitano di macchina
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L'articolo 267 disciplinava la qualifica o i requisiti per l'aspirante capitano di macchina. Tale disposizione non è più in vigore, in quanto è stata formalmente abrogata dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. Non vi sono ulteriori regole o disposizioni attive all'interno del testo.
La norma riguardava la figura professionale dell'aspirante capitano di macchina nel settore della navigazione marittima, ma è stata abrogata.
La norma non è più applicabile a nessun soggetto in quanto abrogata.
Un marittimo che intende conseguire un titolo professionale per la macchina navale non può più fare riferimento a questo articolo, poiché è stato cancellato dall'ordinamento.
L'articolo 267 è stato modificato prima dall'art. 2, comma 1 del provvedimento 056U0651, poi dall'articolo unico del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e successivamente dall'articolo unico, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487, fino alla sua definitiva abrogazione avvenuta con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.