Art. 13
Parere dell'intendenza di finanza
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-13
Parere dell'intendenza di finanza
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La disposizione stabilisce che il capo del compartimento marittimo deve chiedere il parere dell'intendenza di finanza competente quando riceve domande di concessione che durano più di due anni o che comportano la realizzazione di impianti difficili da rimuovere. In questi casi, il parere riguarda sia la proprietà del demanio sia l'importo del canone da applicare. Per le concessioni rilasciate con licenza, invece, il parere dell'intendenza di finanza è obbligatorio solo per quantificare la misura del canone, a patto che questo importo non sia già stato determinato in base al penultimo comma dell'articolo 16.
La norma serve ad assicurare il controllo fiscale e patrimoniale dello Stato sulle concessioni marittime più rilevanti o durature, verificando la tutela della proprietà demaniale e la corretta determinazione economica del canone.
Si applica al capo del compartimento marittimo, alla competente intendenza di finanza e ai soggetti che richiedono concessioni demaniali marittime di durata superiore a due anni, con impianti di difficile rimozione o con licenza.
Un'impresa richiede una concessione demaniale marittima della durata di tre anni per realizzare un pontile in muratura di difficile rimozione. Il capo del compartimento, prima di decidere sulla domanda, trasmette gli atti all'intendenza di finanza competente per ottenere il parere sulla proprietà demaniale e sull'ammontare del canone da pagare.
Obbligo per il capo del compartimento di richiedere il parere alla competente intendenza di finanza nei casi e per i profili indicati dalla norma; non sono specificate sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.