Art. 1

In vigore dal 9 mag 1952
N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione "Pro Juventute", con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 65. - FRASCA
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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica della Fondazione "Pro Juventute", con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo