Art. 1
In vigore dal 9 mag 1952
N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale assistenza all'Italia redenta viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili.
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 42. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-11;344#art-1