Art. 1
In vigore dal 19 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bari in data 1 dicembre 1949, con la quale si chiede che sia istituito un distinto ufficio di conciliazione nelle frazioni Santo Spirito e Palese-Macchie di quel Comune, con sede nella frazione Santo Spirito e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello della, vicina frazione di Palese-Macchie;
Visti i pareri favorevoli del presidente della Corte di appello di Napoli e del procuratore generale presso la stessa Corte;
Visto l'art. 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
È istituito nelle frazioni Santo Spirito e PaleseMacchie del comune di Bari un distinto ufficio di conciliazione con sede nella frazione Santo Spirito e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello della vicina frazione di Palese-Macchie.
Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952
EINAUDI
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 64. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-11;235#art-1