Art. 1

In vigore dal 19 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare per istruzione un contingente di n. 500 sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi della classi dal 1912 al 1929, appartenenti a tutti i Compartimenti marittimi. Il richiamo avverrà per scaglioni successivi a decorrere dal 12 febbraio 1952 ed avrà la durata massima, per ogni scaglione, di 90 giorni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1952 EINAUDI PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 124. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-10;177#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo