Art. 1
In vigore dal 19 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare per istruzione un contingente di n. 500 sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi della classi dal 1912 al 1929, appartenenti a tutti i Compartimenti marittimi.
Il richiamo avverrà per scaglioni successivi a decorrere dal 12 febbraio 1952 ed avrà la durata massima, per ogni scaglione, di 90 giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1952
EINAUDI
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 124. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-10;177#art-1