Art. 2

In vigore dal 9 lug 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1952, conformemente all'art. 8 dell'Accordo suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI - VANONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952 Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 23. - FRASCA
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