Art. 1

In vigore dal 20 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666; Ritenuta l'opportunità di sopprimere la sede notarile di Villa Stellone del distretto notarile di Torino; Visti i pareri della Corte d'appello e del Consiglio notarile di Torino; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che la sede notarile di Villa Stellone è soppressa ed aggregata a quella di Carmagnola del distretto notarile di Torino, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952 EINAUDI ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 56. - FRASCA
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