Art. 1
In vigore dal 20 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere la sede notarile di Villa Stellone del distretto notarile di Torino;
Visti i pareri della Corte d'appello e del Consiglio notarile di Torino;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che la sede notarile di Villa Stellone è soppressa ed aggregata a quella di Carmagnola del distretto notarile di Torino, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952
EINAUDI
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 56. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-02;87#art-1