Art. 1
In vigore dal 6 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 1951, n. 768;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 2 ottobre 1951, n. 3161;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quelli di Filiano e della borgata Filianello, in provincia di Potenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952
EINAUDI
ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 90. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-02;132#art-1