Art. 2
In vigore dal 23 ago 1952
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1805, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1952
EINAUDI
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte del conti, addì 2 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 4. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-27;1022#art-2