Art. 1
In vigore dal 12 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293 e 11 maggio 1951, n. 633;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 72. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di:
"idraulica agraria".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 39. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-23;66#art-1