Art. 1

In vigore dal 6 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 e il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro in data 29 settembre 1951, e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pergola in data 8 novembre 1951; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), è incorporato nella Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro. Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952 EINAUDI VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 80. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-23;130#art-1

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Art. 1 Incorporazione del Monte di credito su pegno di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), nella Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro. — Testo vigente | Portale Normativo