Art. 1

In vigore dal 5 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per gli affari esteri; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Parigi il 27 febbraio 1951 fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana e quella francese, relativo all'attuazione di un ponte radio Grasse-Bugeaud, via Sardegna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-23;1125#art-1

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