Art. 1
In vigore dal 5 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Parigi il 27 febbraio 1951 fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana e quella francese, relativo all'attuazione di un ponte radio Grasse-Bugeaud, via Sardegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-23;1125#art-1