Art. 1

In vigore dal 20 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Sono dichiarati di pubblica utilità, per la costituzione in Roma, dei magazzini di Commissariato dell'aeronautica militare, gli immobili particolarmente descritti nella planimetria e nell'elenco annessi. All'esproprio degli stessi sarà provveduto, a norma delle citate leggi, nel termine di due anni dalla data del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1952 EINAUDI PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 52. - FRASCA
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