Art. 1
In vigore dal 20 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Sono dichiarati, di pubblica utilità, per la costituzione in Cagliari di una sede per il Comando aeronautica della Sardegna, gli immobili particolarmente descritti nella planimetria e nell'elenco annessi.
All'esproprio degli stessi sarà provveduto, a norma delle citate leggi, nel termine di due anni dalla data del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1952
EINAUDI
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 51. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-18;84#art-1