Art. 3
In vigore dal 7 feb 1953
Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà approvato lo statuto del nuovo ente nel quale daranno precisate le attribuzioni e verranno dettate le norme per il funzionamento del Consorzio stesso.
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è incaricato di provvedere a tutto quanto possa occorrere per l'esecuzione delle predette disposizioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 72. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-10;4012#art-3