Art. 1

In vigore dal 1 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che disciplina l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato; Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, che approva le norme che disciplinano le caratteristiche tecniche dei vari tipi d'impianto, nonché quelle per la costruzione, installazione, manutenzione ed esercizio degli ascensori e montacarichi; Ritenuta la necessità di emanare le norme di esecuzione, ai sensi dell'art. 12 della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415; Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - MALVESTITI - CAMPILLI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 65. - FRASCA
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Art. 1 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. — Testo vigente | Portale Normativo