Art. 2
In vigore dal 4 feb 1952
I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 169.25.92, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1660#art-2