Art. 2
In vigore dal 4 feb 1952
I terreni, specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi Ha. 97.11.47, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1657#art-2