Art. 2

In vigore dal 4 feb 1952
I terreni, specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi Ha. 97.11.47, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1657#art-2

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