Art. 1

In vigore dal 4 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione n. 21 compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Pomarici-Santomasi Michela di Michele, in De Gemmis, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari); Considerato che la ditta predetta ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 811, dal Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo ed alle lettere c) e d) per escludere dall'espropriazione i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata; Considerato che la sunnominata ditta ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione; Considerato che l'Ente suddetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 25 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Pomarici-Santomasi Michela, fu Michele, in De Gemmis, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 345.03.69 descritti degli allegati 1 e 2 al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1656#art-1

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