Art. 1

In vigore dal 4 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Udito il parere, in data 30 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata, a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione n. 4, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, - per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 151.32.71, nei confronti della ditta Tamborino-Frisari Francesco di Vincenzo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: E approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 4, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 151.32.71, nei confronti della ditta Tamborino-Frisari Francesco di Vincenzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1652#art-1

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