Art. 2
In vigore dal 31 dic 1951
I terreni, indicati nel precedente articolo e specifica mente designati nell'elenco unito al presente decreto sono trasferiti in proprietà, all'Opera per la valorizzazione della Sila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1441#art-2