Art. 1
In vigore dal 6 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere, in data 29 novembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Aprigliano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 202.06.50, nei confronti della ditta Montemurro Alfredo fu Diego;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Aprigliano (provincia di Cosenza) della superficie di Ha. 202.06.50 nei confronti della ditta Montemurro Alfredo fu Diego.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 dicembre 1961, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1413#art-1