Art. 1

In vigore dal 6 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; Udito il parere, in data 29 novembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Aprigliano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 202.06.50, nei confronti della ditta Montemurro Alfredo fu Diego; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Aprigliano (provincia di Cosenza) della superficie di Ha. 202.06.50 nei confronti della ditta Montemurro Alfredo fu Diego.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 dicembre 1961, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1413#art-1

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