Art. 4
In vigore dal 31 mag 1964
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 48, foglio n. 2. - FRASCA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1410#art-4